Albo degli scrutatori
Come iscriversi
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale. Gli interessati dovranno presentare, o trasmettere tramite mail ad anagrafe@comune.idro.bs.it, unitamente a copia di un documento d'identità in corso di validità, la richiesta di inclusione nell'Albo sull’apposito modello allegato.
La domanda va presentata tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno. Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione. La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.
I requisiti
L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Idro;
- Avere assolto gli obblighi scolastici;
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio viene aggiornato a cura della Commissione Elettorale Comunale con cadenza annuale nel mese di gennaio.
La cancellazione dall’albo
Ogni cittadino iscritto all'Albo degli scrutatori ne può richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentando domanda presso l'Ufficio Elettorale.
I cittadini che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, il giorno delle votazioni non si presentassero al seggio elettorale senza fornire giustificato motivo verranno cancellati dall'Albo degli scrutatori.
La normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361: "Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".
- Legge 30 aprile 1999 n. 120: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art. 9, che sostituisce l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
- Legge 21.12.2005 n. 270 art. 9: "Nomina degli scrutatori".
Albo dei presidenti di seggio
Come iscriversi
Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso la corte d’Appello di Brescia. Gli interessati dovranno presentare, o trasmettere tramite mail ad anagrafe@comune.idro.bs.it, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità, la richiesta di inclusione nell'Albo con l’apposito modello allegato.
La domanda va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno. Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione.
La nomina di presidente di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte del presidente della corte d’Appello di Brescia. L’ufficio di presidente è obbligatorio e per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l’incarico o non si presenta all’atto dell’insediamento del seggio sono previste sanzioni penali.
I requisiti
L'inclusione nell'Albo dei presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune;
- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- Non aver compiuto il 70° anno di età.
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
- coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età.
L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di presidente di seggio viene aggiornato a cura della Commissione Elettorale Comunale con cadenza annuale nel mese di gennaio.
I compiti e le funzioni del Presidente di seggio
Elencati di seguito alcuni dei compiti e delle funzioni che il Presidente di seggio è chiamato a svolgere:
- riceve dall’Ufficio elettorale tutto il materiale occorrente per la votazione;
- costituisce l'Ufficio elettorale di Sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori nominati ed il segretario, da lui stesso designato;
- sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente;
- accredita i rappresentanti di lista eventualmente nominati presso il seggio;
- sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione;
- può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in caso di disordini durante le operazioni elettorali;
- decide, sentito il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati;
- durante le operazioni di scrutinio, si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze;
- è responsabile della consegna al Sindaco dei plichi contenente i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria Sezione.
L'ufficio Elettorale rilascia al Presidente il libretto delle istruzioni per la conduzione della propria sezione elettorale, consultabile anche sul sito del Ministero dell'Interno.
La cancellazione dall’albo
Ogni cittadino iscritto all'Albo dei presidenti di seggio ne può richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi, entro il mese di novembre di ogni anno, presentando domanda presso l'Ufficio Elettorale.
La normativa di riferimento
- Legge n. 53 del 21/03/1990 - Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale;
- DPR 16/5/1960 n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;
- DPR 30/03/1957 n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.