Descrizione
Attivitą di trattenimento svolte all'interno dei pubblici esercizi: norme di sicurezza e indicazioni operative
Si precisa, innanzitutto, che i bar e ristoranti in possesso di autorizzazione/SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande sono autorizzati esclusivamente allo svolgimento di queste funzioni mentre l'eventuale organizzazione e lo svolgimento di intrattenimenti pubblici sono sottoposti a specifiche condizioni e procedure.
Risulta pertanto opportuno ricordare le procedure da seguire e le regole da rispettare nell'organizzazione di eventi di intrattenimento (musica o spettacolo) svolti all'interno delle attività di somministrazione.
CASO 1: TRATTENIMENTI SENZA ALLESTIMENTI SVOLTI COME COMPLEMENTARI E ACCESSORI ALLA SOMMINISTRAZIONE
Rientrano in questa casistica i trattenimenti che non si configurino come pubblico spettacolo svolti alle seguenti condizioni:
• l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
• la posizione degli arredi non venga modificata rispetto al normale allestimento del locale;
• non siano presenti allestimenti per lo svolgimento del trattenimento (palchi, impianti) né spazi espressamente destinati ad assistere allo spettacolo o per il ballo (sedie disposte a platea, piste da ballo ecc.);
• non siano svolti trattenimenti danzanti;
• l'ingresso sia libero e gratuito;
• il prezzo delle consumazioni non sia aumentato rispetto ai prezzi applicati normalmente;
• gli eventi non siano pubblicizzati mediante alcuna forma;
• siano rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente.
PROCEDURA: le iniziative che rispettino contemporaneamente tutte le condizioni indicate non necessitano di titolo abilitativo né di alcuna procedura Suap. Il mancato rispetto anche di una sola delle sopraindicate condizioni determina l'applicazione di una delle procedure riportate di seguito.
CASO 2: TRATTENIMENTI OCCASIONALI SENZA PARTICOLARI ALLESTIMENTI CHE PREVEDONO UN'AFFLUENZA INFERIORE ALLE 200 PERSONE E SI CONCLUDONO ENTRO LE ORE 24
Rientrano in questa casistica i piccoli trattenimenti svolti alle seguenti condizioni:
• sia prevista un'affluenza massima di 200 persone;
• il trattenimento si concluda entro le ore 24.
• non siano montate strutture specifiche per lo spettacolo e il pubblico.
PROCEDURA: per tali situazioni deve essere presentata la SCIA ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS. Alla SCIA andrà allegata una relazione predisposta dal titolare o da tecnico delegato che descriva le caratteristiche e le modalità dell'evento nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti, qualora eventualmente utilizzati. Se il trattenimento supera i limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione comunale deve essere
presentata anche richiesta di deroga alle emissioni sonore (art. 6 L. 447/1995).
CASO 3: TRATTENIMENTI OCCASIONALI SENZA PARTICOLARI ALLESTIMENTI CHE PREVEDONO UN'AFFLUENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE E/O SI CONCLUDONO OLTRE LE ORE 24
Rientrano in questa casistica i trattenimenti che presentino anche una sola delle seguenti condizioni:
• sia prevista un'affluenza superiore alle 200 persone;
• il trattenimento si concluda oltre le ore 24;
• non siano montate strutture specifiche per lo spettacolo e il pubblico.
PROCEDURA: presentazione telematica di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e 69 del TULPS per svolgimento di trattenimenti musicali e/o danzanti. Alla domanda andrà allegata una relazione tecnica redatta e firmata da professionista competente che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche definite dalla normativa vigente. Se il trattenimento supera i limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione comunale deve essere presentata anche richiesta di deroga alle emissioni sonore (art. 6 L. 447 /1995).
CASO 4: TRATTENIMENTI CHE PREVEDANO ALLESTIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO O PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO
Rientrano in questa casistica i trattenimenti che presentino le seguenti caratteristiche:
• l'attività di trattenimento assuma carattere prevalente;
• il locale venga modificato funzionalmente anche mediante l'installazione di palchi e/o strutture e l'allestimento di aree per il ballo.
PROCEDURA: presentazione telematica di domanda di licenza per locale di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del TULPS e di autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS. Relativamente alla licenza di cui all'art. 80 del TULPS la procedura è diversificata in base alla capienza del locale; in particolare, per capienza superiore alle 200 persone è necessaria la verifica da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. È obbligatoria la presentazione della relazione di impatto acustico.
A TITOLO INFORMATIVO SI RICORDANO INFINE ALCUNE NORMATIVE GENERALI
In base alla dimensione del locale (oltre 200 mq al chiuso), alla capienza (oltre 100 persone) e agli impianti installati qualora si configuri un locale di pubblico spettacolo o di trattenimento in genere, è necessario il rispetto delle norme di prevenzione incendi attestate dagli specifici titoli abilitativi (DPR 151 /2011). Non necessitano invece di procedura di prevenzione incendi (come da dm Ministero dell'Interno 19 agosto 1996):
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
Anche in tali situazioni devono comunque essere valutati e garantiti i profili di sicurezza.
Ogni forma di intrattenimento deve pertanto essere svolta nel rispetto:
delle norme tecniche;
delle norme di sicurezza relative alle capacità di affollamento e di deflusso dei locali;
delle normative relative alle vie di fuga, alle luci di emergenza, alla presenza degli estintori.
È sempre obbligatorio il rispetto del Piano di zonizzazione acustica; in caso di superamento dovrà essere richiesta e ottenuta l'autorizzazione alla deroga.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LAVORATORI E GESTIONE DELL'EMERGENZA ANTINCENDI (DVR)
Su indicazione dei Vigili del Fuoco si ricorda, infine, l'eventuale obbligo per il datore di lavoro di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Tale documento ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l'individuazione dei rischi professionali connessi all'organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all'ambiente lavorativo; nella valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori vanno considerati anche gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, considerando i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti, le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori, le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull'esposizione dei lavoratori ai rischi.
COSTI
I diritti di segreteria equivalgono a euro 25,00 per la presentazione della pratica. Il versamento può essere effettuato tramite il portale impresainungiorno.gov.it oppure tramite un versamento spontaneo sul Portale PagoPA https://pagamentipa.comune.idro.bs.it/it/payments