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Strutture ricettive non alberghiere/locazioni turistiche

Tipo: Documenti (tecnici) di supporto

Data protocollo:

01 gen 26

Argomenti
Turismo

Descrizione

​​​Attivitą ricettive non alberghiere (bed & breakfast, ostelli per la gioventł, foresterie lombarde, locande, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, locazioni turistiche​) .

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per Il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. 

In caso di gestione da parte di imprese, possono accedere alle strutture solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari. 

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative. 

Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. 

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestite: 

  • in forma imprenditoriale;​ 
  • in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.  
 

Nell’attività Case e Appartamenti per vacanze, sia con gestione imprenditoriale che non imprenditoriale, per ospitare l’utenza NON è richiesta la stesura di contratti di locazione. 

Nell’attività non imprenditoriale, considerato l’obbligo di chiusura per almeno novanta (90) giorni anche non continuativi (sospesi per gli anni 2020 e 2021), si può ospitare la stessa persona anche per un periodo pari a nove mesi senza l’obbligo di effettuare un contratto di locazione. 

Nell’attività imprenditoriale, non avendo alcun obbligo di chiusura, si può ospitare la stessa persona anche per un anno sempre senza l’obbligo di effettuare un contratto di locazione. 

Nelle C.A.V. (imprenditoriali e non) può essere svolta esclusivamente ricettività turistica e di conseguenza non si può locare ad uso abitativo. Ne consegue che le C.A.V. non imprenditoriali durante i 90 o più giorni di chiusura non possano essere adibite a diversa destinazione, nemmeno a fronte di contratti di affitto registrati (e non) all’Agenzia delle Entrate. 

Se la struttura ha destinazione turistica tale rimane anche durante il periodo di chiusura. 

Qualora si volesse stipulare contratto di locazione nell’unità abitativa adibita ad attività C.A.V. è necessario procedere alla cessazione definitiva dell’attività turistica (con le modalità indicate nell’articolo 38 comma 6 Legge Regionale n.27/2015) 

Le CAV imprenditoriali e NON imprenditoriali sono obbligate alla registrazione dei movimenti turistici nel portale regionale ROSS1000, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n.322/89 (art.7), dal Regolamento UE n.692/2011 e dalla Legge Regionale n.27/2015: 

  • la mancata compilazione dei flussi parziale o totale, nei tempi e nelle modalità indicate, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.38 comma 8 della L.R. n.27/2015; 
  • sia la chiusura temporanea che l'apertura senza movimento della struttura sono da segnalate nel mese di competenza in ROSS1000 e non possono essere omesse;

​Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate. 

Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere con un massimo di quattordici posti letto. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione Scia. 

I locali destinati all'esercizio di locanda devono possedere  le caratteristiche strutturali igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.  

I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere. 

I bed & Breakfast sono attività svolte a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. 

L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze. 

L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita iva e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione. 

Alloggi o  parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestite in forma imprenditoriale/non imprenditoriale (locazioni turistiche): 

Regione Lombardia, con proprio atto n. 17869 del 6 dicembre 2019, ha deliberato il D.D.u.o. - Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale - relativo alla "Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come Case ed appartamenti per vacanze (C.A.V.) – integrazione D.D.u.o. n. 13056 del 17.09.2019". 

​Si fa inoltre presente che, tale attività, la LOCAZIONE TURISTICA, non si configura come struttura ricettiva e, pertanto, per il gestore e per l'agenzia di gestione, non sono previsti i sottoelencati adempimenti: 

  • comunicazione delle tariffe; 
  • cessazione temporanea; 
  • periodo di chiusura di 90 giorni (non obbligatorio); 
  • polizza assicurativa (non obbligatoria); 

Le LOCAZIONI TURISTICHE saranno presenti nel portale della Regione Lombardia ROOS1000 e avranno l'obbligo di: 

  • comunicazione dei flussi (inserimento nel portale della Regione Lombardia  ROSS1000); 
  • comunicare gli alloggiati alla Questura; 
  • utilizzare il codice CIR - Codice identificativo di riferimento. 
 

LOCAZIONE TURISTICA

Sono alloggi dati in locazione ex. art. 53 del codice del turismo (D.lgs. 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art. 1571 del Codice civile. Hanno destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano LOCAZIONI con finalità TURISTICHE, quelle aventi durata non superiore a 30 giorni (rif. R.R. n. 7/2016), senza registrazione del contratto di locazione. Dal 02.11.2024, data di entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR, le Locazioni Turistiche sono automaticamente abilitate a sottoscrivere tutte le tipologie di contratti di locazione turistiche individuati dalla normativa statale, quindi anche superiori ai 30 giorni. 

L'AVVIO delle attività di seguito elencate è soggetta a SCIA  da inviare tramite il Portale impresainungiorno. 

  • case per ferie; 
  • ostelli per la gioventù;
  • foresterie lombarde; 
  • locande; 
  • bed & breakfast; 
 

Alla SCIA allegare: 

a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie; 

b) la planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o 1:100​ con  indicazione dei dati catastali,  della superficie utile dei vani,  dell'altezza,  del numero dei posti letto,  dei vani comuni, dei vani  riservati e delle eventuali aree di pertinenza,  delle superfici finestrate di ogni vano. 

c) Attestazione di pagamento ATS secondo le specifiche di cui alla pagina "Tariffario aggiornato e modalità di pagamento delle prestazioni erogate dal dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (ATS)"; 

​L'AVVIO delle attività di seguito elencate è soggetta a COMUNICAZIONE preventiva da inviare tramite il portale impresainungiorno: 

  • case e appartamenti per vacanze; 
  • locazione turistica; 
  • bivacchi fissi. 

Alla comunicazione allegare planimetria catastale  

 

REQUISITI SOGGETTIVI: 

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e possedere i requisiti morali. 

 I requisiti morali ai sensi dell'art. 71, commi 1,2,3,4, del Dlgs 59/2010 devono essere posseduti: 

  • dal legale rappresentante, da persona preposta all'attività ricettiva e da tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.R. n.     252/1998 per le società, le associazioni e gli organismi collettivi; 
  • dal titolare e da persona preposta all'attività ricettiva per l'impresa individuale; 
  • dalla persona fisica in caso di attività ricettive gestite in forma non imprenditoriale. 
 

MODALITA' DI ESERCIZIO:  

Le modalità di esercizio delle singole attività (ovvero i requisiti minimi richiesti per ciascuna tipologia, quali ad esempio il numero di posti letto, di servizi igienici, di accessori obbligatori in dotazione, etc…) sono indicate in apposite tabelle allegate al Regolamento Regionale del 5 agosto 2016 n. 7. 

POLIZZA ASSICURATIVA:  

Tutte le attività ricettive non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (art. 38, comma 10 della Legge Regionale 01/10/2015 n. 27).  

RISCHIO INCENDIO:  

  • Nel caso in cui la struttura ricettiva non alberghiera ha più di 25 posti letto, è necessario procedere agli adempimenti/dichiarazioni previste dal D.p.r. 151/2011 relativi alla Prevenzione Incendi per i Vigili del Fuoco (VV.F.).

Allegati alla Scia Unica/comunicazione: 

  • copia documento d'identità in corso di validità; 
  • per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno e di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
  • per le case appartamento vacanze, le locazioni turistiche, i bed & breakfast e le foresterie lombarde: visura e planimetria catastale; 
  • per le altre attività: planimetria con data recente, quotata, con indicate superficie netta e ubicazione del locale, altezze, sezioni e quote, R.A.I., disposizioni attrezzature, impianti e macchinari, firma e timbro di un professionista iscritto all'albo e conforme alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 
  • ricevuta pagamento diritti sanitari ATS (tranne che per le case e appartamenti per vacanze e le locazioni turistiche).  
 

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'  

La cessazione di ciascun appartamento dato in locazione deve essere comunicata tramite Impresa in un giorno; 

La cessazione definitiva dell'attività, come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…); 

La cessazione delle attività non imprenditoriali dovranno essere comunicate tramite COMUNICAZIONE da inviare sul Portale impresainungiorno; 

La cessazione delle attività imprenditoriali, come disposto dal D.d.s. 27 gennaio 2023 n. 946, a partire dal 1 agosto 2023,  dovranno essere trasmesse esclusivamente alla Camera di Commercio di Brescia, la quale provvederà ad inviarle al competente Suap di Brescia il quale, a sua volta, inoltrerà la pratica agli enti competenti (Ats, Provincia etc…) 

MODALITA' D'INVIO DOCUMENTAZIONE 

Le pratiche di competenza del Suap del Comune di Brescia, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il portale impresainungiorno. 

I documenti da presentare dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare dell'attività o dal soggetto preposto a presentare la documentazione; in quest'ultimo caso il titolare dovrà presentare procura del potere di firma, cosi' come tutti i soggetti in qualità di soci o amministratori di società, associazioni e organismi collettivi.  

Possibilità di pagamento online tramite il Portale impresainungiorno. nel caso sia previsto il versamento di oneri.  

Ai sensi della L.241/1990 e s.s.m.i. l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA/COMUNICAZIONE  all'amministrazione competente.  

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA UNICA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. 

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti, l'amministrazione competente con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a 60 giorni, per le adozioni di quest'ultime. In difetto di adozione delle misure delle stesse, decorso il suddetto termine, l'attività s'intende vietata. 

CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR) 

Legge Regionale n.28/2022 del 13 dicembre 2022 introduce una modifica alla Legge Regionale n.27/2015 estendendo a tutte le tipologie l’obbligo di indicare il codice identificativo di riferimento (CIR) nella pubblicità, promozione e nella commercializzazione della propria offerta, mentre fino ad ora tali procedure erano previste solo per le case e appartamenti per vacanze e le locazioni turistiche. 

Vedi Art. 7 (Modifica all’articolo 38 della L.R. 27/2015) 

1. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) (7)è apportata la seguente modifica: 

a) il comma 8 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente: 

8 bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui alla presente legge, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina il CIR con propria deliberazione.' 

Una volta che è concluso il procedimento, la documentazione viene inoltrata via PEC alla Provincia di Brescia – Settore Turismo – Ufficio Strutture Ricettive – ed è necessario attendere una loro comunicazione, che perverrà entro 60 giorni dal ricevimento della PEC in questione, per il rilascio del “codice identificativo di riferimento” (C.I.R.) Tale codice (C.I.R.) è costituito da 6 caratteri numerici del codice Istat del comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva e un numero sequenziale generato dal sistema di 5 caratteri per un totale di complessivi 14 caratteri alfanumerici. La struttura, fino all'ottenimento del Codice Identificativo di Riferimento - C.I.R., non può essere pubblicizzata in alcun canale pubblicitario. Al primo accesso al portale della Regione Lombardia denominato ROSS 1000, gestito dal Settore Turismo della Provincia,  l'interessato troverà il codice C.I.R.  della struttura. Dal 1° marzo 2021 l'accesso al programma di rilevazione statistica "ROSS 1000” è consentito unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identità digitale CNS/SPID/CIE. 

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) 

Con la pubblicazione dell’avviso attestante l’entrata in esercizio della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR) pubblicato in data 03/09/2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 03/09/2024 (avviso) e sulla pagina del Ministero al seguente link (ministeroturismo.gov.it), decorrono i termini per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023. 

In base al Decreto-legge 154/2023 tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere in possesso di CIN (Codice Identificativo nazionale) 

Attenzione: Il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice Identificativo Regionale), pertanto anche le nuove strutture ricettive dovranno ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN. 

 

Link portale impresa in un giorno:

https://www.impresainungiorno.gov.it/

Per ulteriori informazioni:

SUAP ASSOCIATO CMVS 

0365/377411 
suapassociato@cmvs.it 

 

 

Ufficio

Ufficio Commercio - Suap

Via San Michele, 81 - 25074 Idro

Telefono: 0365 83136 int. 1

Email: segreteria@comune.idro.bs.it

Ultimo aggiornamento

mar 17 feb, 2026 2:09 pm

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